Il valore aggiunto della Swissness protetto dalla legge
Il valore aggiunto della Swissness protetto dalla legge

Il valore aggiunto della Swissness protetto dalla legge

 

A inizio 2017 è entrata in vigore la legislazione Swissness, che definisce in modo preciso le caratteristiche dei prodotti e dei processi che possono vantare la loro “svizzerità” e stabilisce quando è possibile usare “Svizzera”, “made in Switzerland”, “Ricetta svizzera” e “Swiss Quality” tra i claim di un prodotto o servizio.
La legislazione ha lo scopo di tutelare il marchio e la reputazione dei servizi e dei prodotti made in Svizzera definendo esattamente la quantità e la percentuale di processi  produttivi che avvengono sul suolo elvetico necessari a vantare la Swissness. Non è solo una questione di correttezza nei confronti del consumatore o di tutela dell’immagine, dichiarare di essere prodotti svizzeri porta a un aumento del 20% del prezzo di vendita in campo alimentare che arriva anche ad essere del 50% nel settore dei beni di lusso.

Quali i requisiti per la Swissness dei prodotti industriali e dei servizi?

Possono essere considerati made in Switzerland  i prodotti industriali che soddisfano le seguenti condizioni:

  • almeno il 60 per cento dei costi di produzione realizzato in Svizzera. Sono considerati tutti i costi di fabbricazione (ossia i costi per le materie prime e semilavorate, i singoli pezzi, i salari e i costi generali), i costi di ricerca e sviluppo e quelli legati alla qualità e alla certificazione.
  • il luogo in cui si è svolta l’attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve trovarsi in Svizzera (p.es. l’assemblaggio di una macchina).

Possono essere considerati made in Switzerland  i servizi prestati da aziende che hanno la sede in Svizzera e che siano effettivamente gestite in Svizzera.

Come si richiede?

In linea di massima, il produttore o il fornitore del servizio non deve chiedere nessuna autorizzazione specifica per utilizzare l’indicazione di “provenienza Svizzera”. Quest’ultima può essere utilizzata in modo facoltativo liberamente a condizione che sia esatta, ossia che i prodotti o i servizi in questione siano realmente di provenienza svizzera. Le aziende che desiderano farne uso sono tenute a garantire e a poter dimostrare che i loro prodotti o servizi soddisfino appieno le condizioni di provenienza svizzera definiti nella legge.

Tutti i prodotti in Svizzera devono soddisfare la Swissness?

No. L’uso dei marchi e delle frasi legate alla Swissness è volontario ed è possibile produrre prodotti e svolgere attività in Svizzera non esplicitando questa caratteristica. in altre parole tutti i prodotti che dichiarano la loro Swissness devono essere prodotti in Svizzera, ma non tutti i prodotti manufatti in Svizzera devono dichiarare il loro essere svizzeri.

Quali le sanzioni per l’utilizzo abusivo? 

Chiunque utilizzi segni pubblici intenzionalmente e illecitamente è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. È prevista una pena massima di 360 aliquote giornaliere che possono equivalere a un importo massimo di CHF 1 080 000.

Ci sono ordinanze di categoria?

Si. La legge consente di emanare le ordinanze di categoria che abbiano lo scopo di precisare la legge dove la particolarità del settore richieda di definire regole più precise che tengono conto delle esigenze specifiche dei singoli rami (è p.es. possibile definire le attività che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche essenziali) e sono necessarie per concretizzare determinate eccezioni previste dalla legge (p.es. elenco delle materie prime non disponibili in quantità sufficienti in Svizzera).

Orologi e cosmetici sono i primi settori ad avere ordinanze specifiche.

Dove trovo più informazioni?

Per maggiori informazioni consultare la sezione FAQ del sito dell’Istituto Federale della Proprietà intellettuale.