Adeguamento delle Schede di Sicurezza
Adeguamento delle Schede di Sicurezza

Adeguamento delle Schede di Sicurezza

Entro il 31 dicembre 2022 le aziende dovranno adeguare le schede di sicurezza nel nuovo formato, stabilito dal regolamento REACH.

Il nuovo regolamento UE 2020/878, che modifica l’allegato II del regolamento REACH per ciò che riguarda le prescrizioni di compilazione delle schede dati di sicurezza (SDS), è stato reso noto a gennaio 2021 e presenta una serie di grosse novità.

Novità normative

La prima novità introdotta nel regolamento entrato in vigore lo scorso anno riguarda l’inclusione del codice UFI in caso sia necessario riportarlo nelle Scheda di Sicurezza (ad esempio nel caso di prodotti senza etichetta).

Inoltre la sezione 3.2 introduce una variazione nei criteri di indicazione delle sostanze:

  • rispetto al Regolamento attualmente in vigore, è necessario indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore moltiplicativo e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI del Regolamento CLP;
  • se la sostanza è registrata e fa riferimento a una nanoforma, dovranno essere indicate le caratteristiche delle particelle che costituiscono la nanoforma, come descritto nell’allegato VI del Regolamento REACH;
  • per quanto concerne le miscele, sono stati aggiornati e modificati i limiti di concentrazione per i quali una sostanza deve essere elencata in sezione 3.2;
  • occorrerà inoltre indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore moltiplicatore e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI del Regolamento CLP.

Prevista anche la revisione del contenuto riguardante le “Proprietà fisiche e chimiche”: questa sezione è stata particolarmente interessata dall’aggiornamento, perché le informazioni da inserire nella sezione sono dipendenti dalla pericolosità del prodotto chimico. Nella sezione 9.1 è necessario immettere le informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali e secondo precise indicazioni per: aspetto, odore, pH, punto di fusione/punto di congelamento, punto di ebollizione/punto iniziale di ebollizione ed intervallo, infiammabilità, limite inferiore e superiore di esplosività/infiammabilità, punto di infiammabilità, temperatura di autoaccensione, temperatura di decomposizione, tensione di vapore, densità relativa di vapore, densità/densità relativa, solubilità, coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico), viscosità cinematica, caratteristiche delle particelle.

In caso di dati non disponibili o di inapplicabilità di talune proprietà alla sostanza/miscela in oggetto, se possibile, è necessario fornire le ragioni. Ne consegue, che una sezione compilata con voci indicanti “Dati non disponibili” fa decadere la validità dell’intera SDS.

La sezione 9.2 è stata divisa in due sottosezioni:

  • “9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici” nella quale vengono riportate proprietà, caratteristiche di sicurezza e risultati delle prove atte a giustificare la classificazione della sostanza o miscela;
  • “9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza” nella quale riportare determinate proprietà, come velocità di evaporazione, miscibilità, corrosività, ecc.

Infine nella sottosezione 11.2 dovranno essere indicate informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino (se disponibili) per le sostanze identificate come tali se presenti nella sottosezione 2.3 della SDS.

Per ulteriori approfondimento è possibile scaricare gli Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza dell’ECHA.

Periodo di transizione

Ricordiamo che il periodo di transizione all’adeguamento delle SDS alle nuove modifiche si concluderà il 31 dicembre 2022. In Svizzera la OPChim nell’allegato II punto 11 “Disposizione transitoria della modifica del 19 novembre 2020” rimane in linea con la normativa europea dichiarando che “Per le sostanze e i preparati, per i quali è stata redatta una scheda di dati di sicurezza secondo il diritto anteriore prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 novembre 2020, deve essere redatta al più tardi entro il 31 dicembre 2022 una scheda di dati di sicurezza secondo le prescrizioni dell’allegato II del regolamento UE-REACH”.

È dunque fondamentale che:

  • le aziende che sono tenute alla redazione di schede di sicurezza si preparino all’adeguamento delle stesse entro il 31 dicembre 2022;
  • le aziende che ricevono schede di sicurezza, si facciano promotrici di richiedere ai propri fornitori l’aggiornamento al nuovo formato, adeguando man mano i propri database interni.

Puoi trovare tutti gli aggiornamenti normativi di tuo interesse all’interno della nostra piattaforma di compliance normativa e.lex. Grazie a un abbonamento annuale non ti perderai mai più un aggiornamento normativo e potrai ricevere approfondimenti e news periodiche sugli argomenti di interesse per la tua azienda.