Cosmetici: modifiche al Regolamento
Cosmetici: modifiche al Regolamento

Cosmetici: modifiche al Regolamento

Regolamento 1223/2009 sui cosmetici: in allegato III dietilenglicole monoetiletere, idrossido di potassio
Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) dell’Unione europea ha inserito il dietilenglicole monoetiletere (DEGEE), denominazione INCI Ethoxydiglycol, e l’idrossido di potassio nell’allegato III del Regolamento europeo dei cosmetici.  L’allegato III elenca le sostanze che possono essere usate nei cosmetici solo in determinati limiti e condizioni riportati nell’allegato stesso.

Finora il DEGEE non era compreso nel Regolamento europeo 1223/2009 sui cosmetici, nonostante questa sostanza fosse largamente utilizzata in questi prodotti.

Secondo il comitato l’impiego di questa sostanza non presenta rischi per la salute dei consumatori se è usato in tinture per capelli ossidative ad una concentrazione massima del 7 % p/p, in tinture per capelli non ossidative ad una concentrazione massima del 5 % p/p e in altri prodotti da sciacquare ad una concentrazione massima del 10 % p/p. Inoltre, l’impiego del DEGEE non comporta rischi per la salute dei consumatori ad una concentrazione massima del 2,6 % p/p in altri prodotti cosmetici non spray e nei seguenti prodotti spray: profumi, spray per capelli, antitraspiranti e deodoranti.

L’uso in prodotti per l’igiene orale e in prodotti per gli occhi, invece, non è stato esaminato dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori e quindi non può essere considerato sicuro per i consumatori.

Le imprese hanno tempo 12 mesi per ritirare dal mercato i prodotti non conformi alle nuove specifiche.

A partire dal 25 dicembre 2017 potranno essere immessi sul mercato solo i prodotti conformi al nuovo regolamento.

Il CSSC ha ritenuto sicuro l’idrossido di potassio per l’impiego nei prodotti per ammorbidire/rimuovere le callosità a una concentrazione massima dell’1,5 % p/p.

I prodotti cosmetici contenenti idrossido di potassio da impiegare per ammorbidire/rimuovere le callosità dovrebbero recare un’avvertenza che faccia riferimento alle istruzioni per l’uso. Il 21 aprile 2016 la Commissione europea ha quindi emanato il Regolamento (Ue) 2016/622 che è entrato in vigore a fine maggio 2016.

Regolamento 1223/2009 sui cosmetici: in allegato VI ossido di zinco nanoparticellare
Il 21 aprile 2016 la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento (Ue) 2016/621 che stabilisce la sicurezza d’uso dell’ossido di zinco nei prodotti solari. Secondo la Commissione l’ossido di zinco in forma non-nano dovrebbe essere autorizzato per l’impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici; l’ossido di zinco in forma nano (secondo le specifiche del CSSC) dovrebbe essere autorizzato per l’impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici. Entrambe le forme della sostanza dovrebbero essere autorizzate a una concentrazione massima del 25 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione. È stato quindi modificato l’allegato VI che elenca i filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici.