identificatore unico di formula

Creazione di un identificatore unico di formula per prodotti chimici

Dal 1° gennaio 2022 è diventato obbligatorio l’utilizzo del nuovo identificatore unico di formula (UFI: Unique Formula Identifier) per i preparati pericolosi a causa dei pericoli fisici e per la salute che comportano e destinati a utilizzatori privati (vedi art. 15a, 49 lett. d e 93a OPChim).

Il concetto di UFI è stato introdotto nell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11) con la revisione entrata in vigore il 1° marzo 2018. L’UFI permette di trovare rapidamente la composizione di determinati prodotti pericolosi, come prodotti chimici, biocidi o concimi in caso di emergenza. Questa possibilità è importante per consentire ai medici di Tox Info Suisse, l’organo di informazione ufficiale per tutte le questioni riguardanti gli avvelenamenti, di identificare un prodotto, conoscerne l’esatta composizione e raccomandare misure adeguate quando richiesto.

In Svizzera l’UFI è introdotto per i preparati, i biocidi e i concimi classificati come pericolosi:

  • dal 1° gennaio 2022 per tutti i nuovi preparati, biocidi e concimi immessi sul mercato destinati a utilizzatori privati;
  • dal 1° gennaio 2022 per tutti i preparati, biocidi e concimi già provvisti di UFI. In questa categoria rientrano in particolare i prodotti importati dallo SEE. In questo modo Tox Info Suisse è in grado di identificare tali prodotti in modo rapido e affidabile in caso di emergenza;
  • dal 1° gennaio 2026: tutti gli altri preparati, biocidi e concimi classificati come pericolosi.

In Europa invece l’obbligo di notifica per tutti i nuovi prodotti e quelli modificati di miscele, biocidi e concimi immessi sul mercato è già diventato obbligatorio nel 2021 per il consumatore al dettaglio e il professionista, mentre per l’uso industriale lo sarà dal 1° gennaio 2024. Infine dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore l’obbligo di notifica di tutte le miscele, biocidi e concimi che non sono stati precedentemente modificati e notificati entro. Le informazioni richieste per le nuove notifiche sono più numerose e precise rispetto a quelle precedentemente fornite agli organi competenti.

Quando e come deve essere notificato un numero UFI

Deve essere creato un nuovo UFI in caso di:

  • modifica dei componenti (aggiunta, sostituzione o soppressione di uno o più componenti);
  • variazione della concentrazione di un componente della miscela al di là dell’intervallo di concentrazione indicato nella trasmissione originaria;
  • variazione della concentrazione di un componente della miscela oltre i limiti consentiti per le concentrazioni esatte dichiarate.

L’UFI di una miscela si basa sulla partita IVA dell’impresa e su un numero di formulazione assegnato dall’azienda alla miscela stessa; può essere generato grazie a un’applicazione informatica sviluppata dall’UE. Per generare un codice univoco sono necessari sostanzialmente tre elementi: il Paese in cui ha sede l’azienda, il numero di partita IVA dell’azienda e un numero di identificazione del preparato.

In Svizzera per i prodotti immessi unicamente sul mercato svizzero e non sul mercato europeo può essere generato con un programma utilizzando il numero di partita IVA svizzero. L’UFI deve essere indicato sul prodotto e nel registro dei prodotti chimici (RPC) durante la procedura di annuncio dei preparati o durante la procedura di domanda d’omologazione di biocidi e concimi. L’apposizione del UFI deve essere conforme ai requisiti dell’allegato VIII del regolamento UE CLP, in modo che per quanto possibile, non sorgano ostacoli al commercio.

Il portale per la notifica dell’ECHA non accetta UFI che non siano stati creati con il numero di partita IVA di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE). Ciò significa che un UFI creato con il generatore svizzero non è accettato nello SEE.

Le autorità svizzere raccomandano di valutare con attenzione i diversi casi relativi all’importazione o alla fabbricazione dei prodotti:

  1. Preparato importato in Svizzera da un Paese del SEE e già munito di un UFI – L’UFI ottenuto da un fabbricante con sede nell’Unione europea e indicato sul preparato è valido anche in Svizzera e deve essere utilizzato per la comunicazione del preparato al registro dei prodotti chimici da parte dell’importatore svizzero.
  2. Preparato fabbricato in Svizzera o importato in Svizzera da un Paese non SEE e destinato, almeno in parte, a essere esportato in un Paese del SEE – Per la parte di produzione esportata nel SEE, l’UFI (secondo le informazioni dell’ECHA) deve essere ottenuto con il generatore di UFI dell’ECHA direttamente dall’importatore del preparato con sede nello SEE o a suo nome. Questo numero UFI può essere utilizzato anche sul prodotto con la stessa composizione commercializzato in Svizzera, nonché per la comunicazione al registro dei prodotti chimici. L’importatore europeo è responsabile della comunicazione al(i) centro(i) tossicologico(i) nel SEE, ma può delegare questa responsabilità al fabbricante al di fuori del SEE, a condizione che l’UFI corrisponda alla sua azienda (paese e numero di partita IVA dell’importatore).
  3. Preparato destinato in un primo tempo soltanto al mercato svizzero – Un UFI per i preparati immessi unicamente sul mercato svizzero e non sul mercato europeo può essere generato sul sito UFI (identificatore unico di formula) con il numero di partita IVA svizzero. L’UFI deve essere indicato durante la procedura di annuncio dei preparati nel registro dei prodotti chimici ed apposto sul prodotto.

Dove deve essere indicato l’UFI In Europa?

In Europa, anziché includere l’UFI nelle informazioni supplementari sull’etichetta, il notificante può optare per la stampa o l’apposizione dello stesso sull’imballaggio interno, assieme agli altri elementi dell’etichetta.

Se l’imballaggio interno rende impossibile l’apposizione dell’UFI, il notificante può stampare o apporlo, insieme agli altri elementi dell’etichetta, su un imballaggio esterno. Nel caso di miscele non imballate, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o essere incluso nella copia degli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 29, comma 3 del CLP a seconda dei casi.
Nel caso di miscele imballate fornite per essere utilizzate in un sito industriale, anziché includere l’UFI sull’etichetta o sull’imballaggio, il notificante può scegliere di indicarlo nella scheda di dati di sicurezza.

In Svizzera l’UFI deve essere stampato o apposto in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile:

  • nella sezione dell’etichetta dedicata alle informazioni supplementari di cui all’articolo 25 del regolamento UE (CLP);
  • oppure sull’imballaggio interno insieme agli altri elementi dell’etichettatura; se, a causa della sua forma o delle dimensioni ridotte, l’imballaggio interno è tale da rendere impossibile l’apposizione, l’UFI può essere stampato o apposto insieme agli altri elementi dell’etichettatura che figurano su un imballaggio esterno. Nel caso di preparati non imballati, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o, se la consegna avviene a utilizzatori privati, incluso nella copia degli elementi.

L’indicazione dell’UFI nella scheda di dati di sicurezza non è normalmente obbligatoria, ma altamente raccomandata. In particolare deve essere indicato nella sezione 1.1 “Identificazione del prodotto”. emergee supporta le aziende con consulenze mirate anche in questo campo: per ulteriori informazioni è possibile contattare i nostri esperti scrivendo a info@test.emergee.ch.

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