Novità REACH e CLP
Novità REACH e CLP

Novità REACH e CLP

Le modifiche del REACH ( Regolamento CE n. 1907/2006 relativo a registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) e del CLP (Regolamento CE n. 1272/2008 relativo a classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele) riguardano anche le imprese svizzere che fabbricano sostanze chimiche nell’Unione Europea (UE). In particolare  devono soddisfare i requisiti REACH i prodotti e le miscele ricadenti nelle normativa REACH prodotti ed esportati da imprese svizzere nella UE. E’ quindi responsabilità dell’importatore o del rappresentante esclusivo delle imprese svizzere garantire che i prodotti chimici siano conformi al Regolamento.

REACH – Allegato XVII: Stop a sali di ammonio inorganici negli isolanti dopo il 14 luglio 2018

Il 23 giugno la Commissione europea ha introdotto nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 la voce relativa ai sali di ammonio inorganici contenuti nelle miscele e negli articoli isolanti in cellulosa. I sali di ammonio inorganici sono aggiunti agli isolanti in cellulosa come ritardanti di fiamma  e, in determinate condizioni, provocano l’emissione di gas di ammoniaca.  Dopo il 14 luglio 2018 saranno ammessi solo le miscele e gli articoli con un’emissione di ammoniaca inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m3) nelle condizioni di prova.

Poiché allo stato attuale non è disponibile un metodo specifico per misurare tale valore, si adatterà la specifica tecnica CEN/TS 16516.

REACH – Candidate List: Benzo[def]crisene (Benzo[a]pirene)

IL 20 giugno ECHA ha aggiornato l’Elenco delle Sostanze candidate (SVHC) includendo il Benzo[def]crisene o Benzo[a]pirene (n°CAS 50-32-8) perché carcinogeno, mutageno, tossico per la riproduzione, persistente, bioaccumulabile e tossico (PBT). Il Benzo[a]pyrene normalmente non è prodotto intenzionalmente, ma può essere presente come ingrediente o impurezza in altre sostanze.

A seguito dell’inclusione delle sostanze nella Candidate List, le imprese con sede nella UE, produttori o importatori di articoli che contengono almeno una di queste sostanze,  hanno sei mesi di tempo per predisporre la notifica all’ECHA, secondo i criteri di concentrazione e tonnellaggio fissati, ed hanno obblighi di informazione lungo la catena di approvvigionamento.

L’Organo di Notifica dei prodotti chimici dell’UFAM – UFSP – SECO raccomanda gli esportatori svizzeri di aiutare al meglio i propri clienti nell’UE ad adempiere questi obblighi.

CLP: pubblicato l’VIII ATP

Il 19 maggio è stato approvato il Regolamento (UE) 2016/918, cioè l’ottavo adeguamento al progresso tecnico (VIII ATP). Questo adeguanento si è reso necessario per adeguare il CLP alla quinta revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, «GHS») delle Nazioni Unite. Con l’VIII ATP il regolamento ha introdotto modifiche riguardanti, tra l’altro:

  • Nuovo metodo alternativo di classificazione dei solidi comburenti.
  • Modifica delle disposizioni sulla classificazione per le classi di pericolo di corrosione/irritazione della pelle e di gravi lesioni/irritazioni oculari e gli aerosol.
  • Modifica di diversi consigli di prudenza con cambiamento dell’ordine di alcuni di essi, sopprimendone la voce e inserendola separatamente in una nuova posizione.
  • evitare la ridondanza nell’etichettatura di miscele contenenti isocianati e alcuni componenti epossidici, pur mantenendo le informazioni specifiche tradizionali e ben note sulla presenza di queste sostanze particolarmente sensibilizzanti. L’indicazione di pericolo EUH208 non dovrebbe dunque essere obbligatoria se una miscela è già etichettata in conformità alle indicazioni di pericolo EUH204 e EUH205.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1° Febbraio 2018. Le sostanze e le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1° Febbraio 2018, l’obbligo di rietichettatura e di reimballaggio in conformità al presente regolamento non si applica prima del 1° febbraio 2020. Prima di tale data i produttori possono aderire su base volontaria.

CLP: abrogata la tabella 3.2 e modificata la 3.1

Il regolamento (UE) n. 2016/1179 del 19 luglio 2016 abroga, a decorrere dal 1° giugno 2017, la tabella 3.2 dell’allegato VI del CLP. Tale tabella contiene l’elenco delle sostanze pericolose classificate ed etichettate sulla base della precedente normativa ormai in disuso.

Il regolamento modifica anche la tabella 3.1 del medesimo allegato CLP a decorrere dal 1 marzo 2018, con la soppressione di due voci, la modifica di 22, l’inserimento di 26 nuove classificazioni armonizzate, tra cui il solfato di rame pentaidrato, la polvere di piombo e il piombo massivo.