L’organo di notifica per prodotti chimici ha messo in atto una semplificazione della procedura di annuncio per i preparati chimici. Da Luglio non è più richiesto l’inserimento della classificazione di ogni sostanza componente, bensì solo la classificazione e l’etichettatura del preparato nel suo complesso (restano esclusi dalla semplificazione i biocidi e i prodotti fitosanitari).
Questo comporta una significativa riduzione di impegno nella procedura di annuncio.
CHI DEVE EFFETTUARE L’ANNUNCIO
Ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati indicati nell’art. 19 Opchim.
Ogni notificante è responsabile della correttezza del proprio annuncio.
ENTRO QUALE TERMINE DEVE ESSERE EFFETTUATO L’ANNUNCIO?
Entro e non oltre tre mesi dalla prima immissione sul mercato.