News regolatorie – secondo trimestre 2017
News regolatorie – secondo trimestre 2017

News regolatorie – secondo trimestre 2017

Ecco la selezione emergee delle news regolatore più interessanti del secondo trimestre del 2017.

Due “Aiuti all’esecuzione” in materia di Rischi di incidenti rilevanti

Giugno 2017. L’UFAM ha pubblicato un aiuto all’esecuzione dell’Ordinanza sui rischi di incidente rilevante (OPIR) per le aziende che utilizzano le cosiddette sostanze HAS “sostanze ad alta attività” (Prevenzione degli incidenti rilevanti nelle aziende che utilizzano HAS – Un modulo del Manuale concernente l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR).

Per il riconoscimento di queste sostanze occorre considerare i valori limite di esposizione professionale per inalazione nell’aria , la dose efficace (ED50), le sostanze CMR con potenziale di incidente rilevante. La pubblicazione ha precisato per queste ultime che si tratta delle sostanze CMR di categoria 1A e 1B secondo il GHS, che possono causare danni permanenti alla salute in caso di esposizione unica durante un incidente rilevante.

Per le aziende è importate una valutazione del campo di applicazione dell’Ordinanza tenendo conto delle indicazioni della recente pubblicazione. Anche i rifiuti speciali devono essere presi in esame.

Sul sito web dell’UFAM è disponibile inoltre un’applicazione basata su Excel che consente una valutazione automatizzata dell’entità dei danni.

Nel mese di marzo 2017 è stata aggiornata anche la pubblicazione sui quantitativi soglia [I quantitativi soglia secondo l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR – Un modulo del manuale concernente l’OPIR)]. Si tratta dei quantitativi oltre i quali un’azienda viene considerata a rischio di incidente rilevante. La pubblicazione riporta chiarimenti sul campo di applicazione dell’ordinanza, i criteri per la determinazione dei quantitativi soglia, l’elenco in ordine alfabetico delle sostanze e dei preparati, aggiornato al 1° marzo 2017.

Prodotti chimici: fogli informativi ed etichettatura

In tema di prodotti chimici si segnala l’aggiornamento di diversi Fogli Informativi nel sito web Chemsuisse. Si tratta di schede di pratico utilizzo, con spiegazioni e riferimenti, suddivisi per tema; di particolare interesse i fogli informativi relativi alle Schede di sicurezza, immissione sul mercato di sostanze e preparati (B01 e B02), il controllo autonomo C06.

Inoltre l’Organo Comune di notifica dei prodotti chimici, oltre ad aver aggiornato i documenti contenenti le indicazioni di pericolo (frasi H) e di prudenza (frasi P), ha pubblicato un prospetto relativo  ai prodotti chimici per i quali si deve indicare sull’etichetta l’indirizzo del fabbricante (o dell’importatore) in Svizzera (https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/kennzeichnung.html).

Si ricorda che per i prodotti iscritti nel registro dei prodotti chimici RPC le informazioni relative all’etichettatura devono essere adeguate al sistema GHS. La disposizione transitoria che consentiva ancora la doppia etichettatura è infatti scaduta il 31 maggio 2017.

Rifiuti: determinazione delle proprietà pericolose

Per la determinazione delle proprietà per i rifiuti che contengono sostanze pericolose, l’UFAM ha predisposto una panoramica dei criteri da applicare, che considerano:

  • le caratteristiche di pericolosità riprese nella convenzione di Basilea;
  • le raccomandazioni dell’ONU in materia di trasporto di merci pericolose;
  • l’OPChim in combinato disposto con l’allegato VI della Direttiva 67/548/CE e con l’allegato III della Direttiva 2008/98/CE

Questi criteri valgono per 173 voci dell’elenco rifiuti (OLTRif): tali rifiuti devono essere classificati come “speciali” se contengono sostanze pericolose o se sono contaminate da queste sostanze sopra determinate soglie (per la definizione delle soglie, si rimanda al sito stesso dell’UFAM.

Dove riportare le proprietà pericolose?
L’Ordinanza sul traffico di rifiuti chiede, all’art. 6, che le aziende fornitrici trasmettano al trasportatore e all’impresa di smaltimento indicazioni sulla provenienza, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti se tali indicazioni sono necessarie per la protezione dell’ambiente, del personale o degli impianti dell’impresa di smaltimento o per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente.

Nel caso di utilizzo di un codice rifiuto “speciale” appartenente ad una delle 173 voci sopra indicate, può essere pertanto opportuno riportare le proprietà pericolose nel modulo di accompagnamento.

Traffico transfrontaliero di rifiuti

Maggio 2017. L’UFAM ha emanato una Comunicazione che descrive le disposizioni internazionali e nazionali concernenti il traffico transfrontaliero di rifiuti, destinata agli esportatori e agli importatori di rifiuti. Il traffico transfrontaliero di rifiuti è disciplinato dalla Convenzione di Basilea e dalla Decisione del Consiglio dell’OCSE.